(SICUREZZA)
Analisi del Dilemma: Sicurezza, Libertà e Potenziale Ritorno del Lockdown
1. La Sicurezza Urbana e la Libertà Personale
L'attuale rafforzamento dei controlli di sicurezza (es. stazioni, città) per contrastare la delinquenza solleva questioni importanti.
Domanda:
Se le Forze dell'Ordine (FdO) e le Guardie Particolari Giurate (GPG) sono già mobilitate per la sicurezza pubblica, in che modo un'eventuale riattivazione dei lockdown influenzerebbe la loro operatività e, soprattutto, come si potrebbe garantire e far valere il diritto di libertà dei cittadini?
Punto di vista:
Il potenziamento delle misure di sicurezza, seppur inteso per proteggere, può creare una precondizione di maggiore prontezza all'azione, rendendo più difficile la difesa delle libertà individuali in scenari emergenziali.
2. Gestione dell'Emergenza e Conformità Legale
Riguardo alle esperienze passate (2020-2021) e a un'ipotetica emergenza futura, sorgono forti dubbi sulla legittimità delle misure e sulla chiarezza delle direttive.
Punti Critici del Passato:
Si è dibattuto sull'efficacia scientifica di alcune misure (es. mascherine, distanziamento).
La costituzionalità dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) è stata messa in discussione, nonostante l'applicazione rigorosa da parte delle FdO (es. prelievi, sanzioni, interruzione di raduni).
Domanda per il Futuro:
In un nuovo contesto di crisi, le FdO, i Sindaci e la popolazione sarebbero adeguatamente informati e allineati su cosa sia lecito e costituzionale in termini di restrizioni? O si ripeterebbero le incertezze legali e le percezioni di eccesso di zelo?
3. La Minaccia Biologica e l'Equilibrio dei Diritti
Il dilemma fondamentale si concentra sull'equilibrio tra la tutela della salute pubblica e il diritto alla libertà.
Domanda:
Se l'emergenza fosse causata da un virus altamente letale e contagioso (una minaccia reale e grave), quale sarebbe il danno causato dal pieno esercizio del diritto di libertà individuale (es. rifiuto di isolamento, assembramento)?
Riflessione:
In uno scenario di vera emergenza sanitaria critica, quanto è lecito o eticamente sostenibile limitare temporaneamente i diritti individuali per salvare vite su scala collettiva? E quale autorità e quale base legale sarebbero necessarie per giustificare tale limitazione?
4. La Reazione degli Attori Sociali
Infine, è cruciale considerare la possibile reazione dei principali attori in un nuovo scenario di lockdown.
Attore Possibile Visione/Reazione
Forze dell'Ordine Tensione tra l'obbligo di eseguire gli ordini e la consapevolezza (maturata nel tempo) sulla legittimità costituzionale e l'efficacia delle misure.
Sindaci L'obbligo di mediare tra le direttive centrali, le esigenze di sicurezza locali e il malcontento dei cittadini, agendo come figure di riferimento immediate.
Persone Probabile scetticismo e resistenza maggiore rispetto al passato, data la rivalutazione delle misure precedenti e la percezione di restrizioni eccessive o ingiustificate.
Per fare chiarezza sui DPCM
Il tema della costituzionalità dei DPCM adottati durante l'emergenza COVID-19 è stato al centro di un acceso dibattito giuridico in Italia.
La questione riguardava principalmente se un atto amministrativo come il DPCM potesse, di fatto, limitare diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (come la libertà di circolazione, art. 16 Cost., e in parte la libertà personale, art. 13 Cost.).
Ecco un riassunto del dibattito e l'orientamento finale della Corte Costituzionale.
🏛️ Il Dibattito sulla Costituzionalità dei DPCM
1. La Critica Principale: Il Problema della "Fonte"
La critica principale mossa da molti giuristi e in alcuni ricorsi presentati in tribunale (come quelli del Giudice di Pace di Frosinone) era la seguente:
Riserva di Legge: La Costituzione prevede che la limitazione dei diritti fondamentali (come la libertà personale e di circolazione) possa avvenire solo "nei casi e modi previsti dalla legge" (Riserva di Legge).
DPCM vs. Legge: Il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) è per sua natura un atto amministrativo di rango inferiore alla legge, non un atto legislativo (Decreto Legge o Legge).
La Tesi dell'Incostituzionalità: L'uso estensivo dei DPCM per imporre il lockdown e le restrizioni avrebbe violato la Costituzione, perché un atto amministrativo non può limitare diritti che solo una legge (o un atto avente forza di legge come il Decreto Legge, controllato dal Parlamento) è autorizzato a comprimere.
2. La Difesa del Governo e la "Catena Normativa"
L'Avvocatura dello Stato e il Governo hanno sostenuto la legittimità delle misure basandosi su una "catena normativa":
Stato di Emergenza: La dichiarazione dello stato di emergenza (con una delibera del Consiglio dei Ministri, non un atto di legge) consentiva l'attivazione di poteri straordinari.
Decreto Legge (DL): Sono stati emanati Decreti Legge (atti aventi forza di legge, come il DL n. 6/2020 e il DL n. 19/2020), che sono stati poi convertiti in legge dal Parlamento.
Il "Decreto Legge Cornice": Questi Decreti Legge (la fonte primaria) non contenevano il dettaglio delle misure (es. "chiusura bar alle 18"), ma fornivano la "cornice" legislativa, elencando in modo tassativo le tipologie di restrizioni che potevano essere adottate (es. divieto di assembramento, limitazione della circolazione, chiusura di attività).
DPCM di Attuazione: I DPCM venivano quindi usati come atti amministrativi "necessitati" (definiti così dalla Consulta) per dare attuazione pratica e modulare nel tempo le misure già previste in astratto dal Decreto Legge. In sostanza, il DPCM non creava la restrizione, ma la applicava, scegliendo solo tra le opzioni previste dalla legge.
3. La Posizione della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale si è pronunciata in merito, in particolare con la Sentenza n. 198 del 2021 (e in precedenza con la n. 37/2021, sul conflitto Stato-Regioni).
Esito: Legittimità Costituzionale (Condizionata). La Corte Costituzionale ha salvato la "catena normativa" impiegata per la gestione della pandemia, dichiarando non fondate le questioni di incostituzionalità sollevate.
Motivazione Chiave: La Corte ha stabilito che i DPCM non hanno esercitato una funzione legislativa, ma hanno svolto un ruolo di atti amministrativi esecutivi del Decreto Legge. Ha sottolineato che il DL n. 19/2020 aveva tipizzato sufficientemente le misure restrittive (cioè aveva elencato chiaramente quali misure potevano essere adottate, come la limitazione della circolazione o la chiusura delle attività).
In sintesi: I DPCM, presi da soli, non avrebbero potuto limitare i diritti fondamentali. Ma nel contesto dell'emergenza, erano considerati legittimi in quanto atti esecutivi e attuativi di una fonte primaria (il Decreto Legge) che aveva stabilito il perimetro delle restrizioni nel rispetto della Costituzione.
4. Il Tema Stato-Regioni
Con la Sentenza n. 37 del 2021, la Corte aveva anche chiarito che in materia di gestione di una pandemia di portata internazionale, prevale la competenza esclusiva dello Stato in materia di "profilassi internazionale" (art. 117 Cost.), limitando fortemente la possibilità delle Regioni di adottare misure in contrasto con quelle nazionali.
💡 Riflessione sul Futuro
La Sentenza del 2021 ha posto un paletto: in futuro, un'eventuale gestione dell'emergenza con restrizioni generalizzate dovrà necessariamente partire da un atto avente forza di legge (Decreto Legge) che definisca in modo chiaro e tassativo i limiti e le tipologie di misure adottabili, e che i DPCM non potranno eccedere tale perimetro.
Questo risponde al tuo dubbio sulla correttezza delle informazioni in un futuro scenario: la giurisprudenza ha confermato la validità formale della catena normativa utilizzata, ma ha sottolineato che la tipizzazione delle misure da parte della legge è essenziale per la tutela dei diritti.
Segui i miei Canali social

Commenti
Posta un commento